PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico sulle linee urbane ed extraurbane».

      2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.